Cosa devi sapere sul contratto di franchising

RETE IMPRESA

Il rapporto di tipo economico-commerciale detto franchising o affiliazione commerciale, nasce da una collaborazione tra imprenditori atta alla distribuzione di beni e servizi.

Il franchising è perfetto per chi vuole entrare nel mondo delle attività commerciali usufruendo di marchi già forti e notevolmente affermati sul mercato.

La Legge 129/2004 lo definisce come contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti. In base al quale una delle parti concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, assistenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di altri affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Il contratto di franchising è infatti,  un accordo di collaborazione stipulato tra un’azienda già consolidata sul mercato (definita affiliante o franchisor) e una società o un privato imprenditore (detto affiliato o franchisee) che aderisce a tale meccanismo.  In questo accordo l’affiliante concede all’affiliato, che ricopre il ruolo comunque di rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e servizi utilizzando l’insegna dell’affiliante ed usufruendo di assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro. Da parte sua il franchisee, garantisce di rispettare tutte le strategie gestionali imposte dall’azienda madre mediante il pagamento di una percentuale sul fatturato (la cosiddetta royalty) e il rispetto delle norme contrattuali che regolano il rapporto.

Il  vantaggio principale di un contratto di franchising è la crescita esponenzialmente più rapida rispetto ad un percorso commerciale tradizionale, facendo uso di un brand già famoso a livello nazionale. Il franchising inoltre non elimina oneri finanziari e doveri organizzativi dei propri affiliati, anzi li amplifica perché essi dovranno investire il loro budget, scegliere la location, gestire il personale e soprattutto confrontarsi con un’alea di rischio comunque inevitabile.

Col franchising è possibile evitare le normative antitrust che pongono i limiti di mercato detenibile da un unico soggetto economico, nonché tutti i vincoli relativi alle distanze fra punti vendita della stessa categoria merceologica. Questo perché la catena di negozi deriva dalla stessa società madre affiliante, ma ogni esercizio commerciale è a sé stante, gestito da soggetti diversi dal distributore del marchio. Ecco delineato perciò un sistema tramite cui un determinato brand può ottenere una presenza capillare sul territorio, con la garanzia di un sostanziale risparmio economico.

Ricapitolando le caratteristiche del contratto di franchising sono:

  1. Ogni contratto di franchising che si rispetti deve riportate determinati elementi dai quali è impossibile prescindere: l’ammontare degli investimenti con dettaglio riguardo le spese iniziali e di start up; le royalties e il fatturato minimo che il franchisee dovrà conseguire; la zona o il territorio nella quale l’affiliato aprirà la propria attività; il know-how (bagaglio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante) e manuale operativo fornito dall’affiliante; l’elencazione di tutti i servizi tecnici e commerciali erogati dall’azienda madre; tutte le condizioni di rinnovo, recesso, cessione e durata del contratto che non potrà mai essere inferiore a tre anni.
  2. In un contratto di franchising anche l’affiliante detiene degli obblighi: fornire al franchisee una copia del contratto di affiliazione; fornire tutti i documenti relativi alla ragione e al capitale sociale; indicare i marchi da utilizzare; effettuare un sunto delle caratteristiche dell’attività oggetto del rapporto in franchising; riportare la lista di tutti gli attuali franchisee e la cronistoria delle affiliazioni e dei recessi avvenuti nell’ultimo triennio; comunicare eventuali procedimenti giudiziari intestati alla società madre.
  3. Per quanto concerne invece i doveri dell’affiliato, oltre a quelli già citati relativi alle specifiche commerciali, esso ha in primis l’obbligo alla riservatezza, nonché l’obbligo della preventiva comunicazione all’affiliante di un’eventuale trasferimento di sede.

Dopo aver appreso le caratteristiche generali di un contratto di franchising vi segnaliamo la possibilità di annullamento del contratto nel caso in cui una parte abbia fornito false informazioni, ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile, nonché il risarcimento del danno se dovuto.

Dai il via alla tua attività in franchising scegli il marchio adatto a te e inizia il tuo successo!

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