È molto importante nel analisi del contratto franchising che si va a sottoscrivere fare attenzione a tutte le clausole presenti per evitare brutte sorprese in caso sia di andamento positivo dell’attività che di andamento negativo.
Il contratto di Franchising dovrebbe prevedere alcune elementi obbligatori: durata minima del contratto di anni 3, esclusiva territoriale, diritti e doveri del franchisor e del franchising, clausole di risoluzione del contratto.
Negli ultimi anni abbiamo assistito causa la crisi economica che è stata un acceleratore dei fenomeni economici sia di trend positivi che negativi e abbiamo rilevato quanto sia fondamentale fare attenzione alle norme contenute nel contratto di franchising.
Spesso si nascondono condizioni che possono essere ulteriormente gravose per l’attività economica. E’ buona norma quindi sottoporre la bozza del contratto di Franchising prima della sua sottoscrizione ad un consulente specializzato, un commercialista o un avvocato che possano meglio orientare e consigliare le decisioni del futuro imprenditore.
Anche per questa ragione la legge prevede che bozza del contratto di franchising venga consegnata nelle mani di un potenziale candidato almeno 30 giorni prima della sottoscrizione.
La ratio di questa norma è quella di dare tempo al futuro affiliato di verificare rispondenza delle norme e eventuali comunicazioni pubblicitarie dell’azienda franchising.
Generalmente il contratto di Franchising è un contratto che può essere sottoposto a modifica tra le parti, quindi la bozza che viene in genere proposta dal franchisor al franchisee dovrebbe essere interpretata quale proposta contrattuale tra le parti.
Oggigiorno è molto importante assicurarsi che l’esclusiva del contratto venga riconosciuta sia in caso di apertura di altri punti vendita in zone inerenti al bacino di utenza, ma anche rispetto ad altri canali distributivi, quali possono essere a titolo esemplificativo ma non esaustivo le vendite online e le vendite attraverso canali distributivi diversi quali ingrosso o rivenditori autorizzati.
Abbiamo talvolta assistito a dispute tra franchisor e franchisee dovute proprio al presentarsi di prodotti nel territorio di competenza e pertinenza della affiliato che sono distribuiti attraverso altri canali. Oggi con l’avvento preponderante delle vendite online c’è un vuoto normativo rispetto al coordinamento di questa fattispecie.
E’ buona norma quindi chiedere al franchisor prima della sottoscrizione se eventuali vendite online che scaturiscono sul territorio di apertura del punto vendita siano da attribuire all’unità franchising.
I franchisor più evoluti riescono in base ai codici di avviamento postale nel caso di vendite online ad attribuire delle provvigioni o delle percentuali sulle vendite effettuate nel CAP del franchisee nel quale territorio si è manifestata la vendita. Altra clausola sulla quale fare attenzione nel contratto di Franchising è il periodo di recesso.
E’ buona norma che Tale periodo sia tale da consentire al franchisee che non produce reddito di avere una via d’uscita in caso di malfunzionamento dell’attività. In genere il periodo di recesso dal contratto di Franchising dovrebbe coincidere con il periodo di recesso dal contratto di locazione tale periodo in genere va da un 3 a 6 mesi.











